Sez. 5, Sentenza n. 10959 del 12/12/2012 Ud. (dep. 08/03/2013) Rv. 255217 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - CASISTICA DI ATTI | Formazione e produzione, in sede di giudizio penale, della fotocopia di una inesistente circolare originale a firma del presidente del Tribunale - Integrazione del delitto di falsità materiale - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - CASISTICA DI ATTI
Non integra il delitto di falsità materiale la condotta di colui che, in qualità di cancelliere, fuori dall'esercizio delle sue funzioni, formi e produca, in sede di giudizio penale, la copia fotostatica di una circolare interna recante la firma del presidente del Tribunale e autorizzante l'uso di un punzone non regolamentare, in quanto la fotocopia, se presentata come tale e priva di qualsiasi attestazione che ne confermi l'autenticità, non può integrare il reato di falso anche nel caso di inesistenza dell'originale, perché per sua natura priva di valenza probatoria - ferma restando la possibilità che sia integrato un diverso reato - a meno che essa non sia presentata con l'apparenza di un documento originale, atto a trarre in inganno i terzi di buona fede. (In motivazione la S.C. ha precisato che detta condotta avrebbe potuto configurare il reato di abuso di foglio firmato in bianco se l'atto fosse stato formato direttamente sul foglio in bianco recante la firma autografa del presidente del Tribunale, ipotesi non sussistente nella specie).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 482
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)