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Sez. 5, Sentenza n. 4406 del 04/03/1999 Ud. (dep. 08/04/1999) Rv. 213125 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ MATERIALE | Commessa da privato - Fotocopia di atto originale - Non accompagnata da attestazione di autenticità - Delitto di falso documentale - Esclusione - Attitudine a trarre in inganno i terzi - Truffa - Possibilità - Fattispecie: fotocopia di ricetta medica.
Stato
decisa il 1999-03-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213125-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ MATERIALE

La copia fotostatica di una ricetta medica, se priva di qualsiasi attestazione che ne confermi la autenticità, non integra il reato di falsità materiale commessa da privato, né altre ipotesi di falso documentale. Infatti, poiché la fotocopia ha, in misura maggiore o minore, l'apparenza dell'originale, la sua formazione non costituisce, in sè, comportamento penalmente rilevante, pur avendo detta copia, in astratto e per la sua verosimiglianza, attitudine a trarre in inganno i terzi.Peraltro chi dovesse fare uso improprio della fotocopia riproducente il documento originale, potrebbe essere chiamato a rispondere del diverso delitto di truffa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 482, Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 477, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)