diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 9154 del 19/11/2015 Cc. (dep. 04/03/2016) Rv. 266457 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte - Creazione di fondo patrimoniale familiare - Integrazione del reato ex art. 11 D.Lgs. n. 74 del 2000 - Condizioni - Onere probatorio e motivazionale - Contenuti.
Stato
decisa il 2015-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266457-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

Ai fini della integrazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, la costituzione di un fondo patrimoniale non esonera dalla necessità di dimostrare, sia sotto il profilo dell'attitudine della condotta che della sussistenza del dolo specifico di frode, che la creazione del patrimonio separato sia idonea a pregiudicare l'esecuzione coattiva e strumentale allo scopo di evitare il pagamento del debito tributario; con la conseguenza che il giudice, ove la difesa prospetti l'esistenza di beni non inclusi nel fondo e di un valore tale da costituire adeguata garanzia, deve motivare sul perchè la segregazione patrimoniale rappresenta, nel caso di specie, uno strumento idoneo a rendere più difficoltoso il recupero del credito erariale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 11, Cod. Civ. art. 167 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)