diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5833 del 27/10/1988 (Rv. 460344 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - MISURA - IN GENERE - PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI - RIFERIMENTO ALL'IMPORTO AL MOMENTO DI OPERATIVITÀ DELLA PEREQUAZIONE STESSA - PENSIONE SUPERIORE AL MINIMO PER EFFETTO DELLA SOMMA DELLA QUOTA ITALIANA, INTEGRATA AL MINIMO, CON IL "PRO-RATA" CORRISPOSTO DA UN ISTITUTO ASSICURATORE ESTERO - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1988-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460344-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - MISURA - IN GENERE - PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI - RIFERIMENTO ALL'IMPORTO AL MOMENTO DI OPERATIVITÀ DELLA PEREQUAZIONE STESSA - PENSIONE SUPERIORE AL MINIMO PER EFFETTO DELLA SOMMA DELLA QUOTA ITALIANA, INTEGRATA AL MINIMO, CON IL "PRO-RATA" CORRISPOSTO DA UN ISTITUTO ASSICURATORE ESTERO - RILEVANZA.*

Ai fini della perequazione automatica delle pensioni ai sensi dei primi quattro commi dell'art. 10 della legge 3 giugno 1975 n. 160 (e dell'art. 16 della legge 21 dicembre 1978 n. 843), occorre aver riguardo all'importo della pensione al momento di operatività della perequazione stessa, che spetta in relazione alle pensioni superiori ai trattamenti minimi, essendo irrilevante che alla data della prima liquidazione la pensione sia stata d'importo inferiore al minimo. Pertanto, tale perequazione compete anche a colui che al momento di operatività della medesima fruisca di pensione superiore al minimo per effetto della somma della quota italiana, integrata al minimo, con il pro-rata corrisposto da un istituto assicuratore estero, atteso il carattere unitario della pensione costituita dai due pro-rata, coerente con il principio (già enunciato dall'art. 51 del trattato di Roma del 25 marzo 1957, istitutivo della C.e.E., e poi disciplinato dal regolamento comunitario 14 giugno 1971 n. 1408) del cumulo o totalizzazione - ai fini della nascita, della conservazione e del calcolo delle prestazioni previdenziali - di tutti i periodi assicurativi e contributivi presi in considerazione dalle legislazioni nazionali alle quali il lavoratore sia stato soggetto. (V 503/88, Corte cost.; (V 7765/87, mass n 455606; (V 3908/87, mass n 452760; (V 3143/87, mass n 452233; (V 640/86, mass n 442207; (V 34/81, Corte cost.).*

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 51, Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST., Legge Straniera min. CEE 14/06/1971 num. 1408, Legge 03/06/1975 num. 160 art. 10 CORTE COST., Legge 21/12/1978 num. 843 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)