Sez. L, Sentenza n. 1616 del 02/03/1990 (Rv. 465623 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ - MISURA - IN GENERE - PENSIONE SUPERIORE AL MINIMO PER EFFETTO DELLA SOMMA DELLA QUOTA ITALIANA, INTEGRATA AL MINIMO, CON IL PRO-RATA CORRISPOSTO DA UN ISTITUTO ASSICURATORE ELVETICO - PEREQUAZIONE AUTOMATICA EX ART. 10, PRIMO QUATTRO COMMI, DELLA LEGGE N. 160 DEL 1975 - AMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ - MISURA - IN GENERE - PENSIONE SUPERIORE AL MINIMO PER EFFETTO DELLA SOMMA DELLA QUOTA ITALIANA, INTEGRATA AL MINIMO, CON IL PRO-RATA CORRISPOSTO DA UN ISTITUTO ASSICURATORE ELVETICO - PEREQUAZIONE AUTOMATICA EX ART. 10, PRIMO QUATTRO COMMI, DELLA LEGGE N. 160 DEL 1975 - AMMISSIBILITÀ.*
La perequazione automatica delle pensioni ai sensi dei primi quattro commi dell'art. 10 della legge 3 giugno 1975 n. 160 compete - nella maggiore misura prevista dal primo e dal terzo comma della norma cit., e non già di quella minore contemplata dal successivo quarto comma - anche a colui che al momento di operatività della medesima fruisca di pensione superiore al minimo per effetto della somma della quota italiana, integrata al minimo, con il pro-rata corrisposto da un istituto assicuratore elvetico, in forza dell'art. 9 della convenzione italo-elvetica del 14 dicembre 1962, ratificata con legge 31 ottobre 1963 n. 1781, atteso il carattere unitario della pensione costituita dai due pro-rata, risultante dal principio (già enunciato dal trattato di Roma del 25 marzo 1957, istitutivo della C.e.E. E poi disciplinato dal regolamento comunitario 14 giugno 1971 n. 1408) del cumulo o totalizzazione ai fini della nascita, della conservazione e del calcolo delle prestazioni previdenziali di tutti i periodi assicurativi e contributivi presi in considerazione dalle legislazioni nazionali alle quali il lavoratore sia stato soggetto. (V 503/88, Corte cost.; (V 7765/87, mass n 455606; (V 3908/87, mass n 452760; (V 3143/87, mass n 452233; (V 640/86, mass n 442207; (V 34/81, Corte cost.; (Conf 58330/88, mass n 460344).*
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/03/1953, Legge 31/10/1963 num. 1781, Legge Straniera min. CEE 14/06/1971 num. 1408, Legge 03/06/1975 num. 160 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)