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Sez. 3, Sentenza n. 6942 del 20/12/1988 (Rv. 461154 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - EREDI DELLA PARTE DECEDUTA NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - LITISCONSORTI NECESSARI NEL GIUDIZIO DI APPELLO.*
Stato
decisa il 1988-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461154-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - EREDI DELLA PARTE DECEDUTA NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - LITISCONSORTI NECESSARI NEL GIUDIZIO DI APPELLO.*

Nel caso della morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado, la sua legittimazione attiva e passiva si trasmette ai suoi eredi i quali, succedendo al soggetto originario, vengono a trovarsi in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali che, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale, impone la riassunzione del processo nei confronti di tutti i coeredi, con la conseguenza che, in fase di appello, deve essere ordinata la integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., nei confronti dei coeredi pretermessi, pena la nullità assoluta, rilevabile d'ufficio anche in Cassazione, del procedimento e della conseguente sentenza, la quale deve essere cassata con rinvio allo stesso giudice perché provveda preliminarmente all'applicazione della disciplina di cui al richiamato art. 331 cod. proc. civ.. (Conf 1824/84, mass n 433893; (Conf 5231/80, mass n 409068; (Conf 674/77, mass n 384248).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)