Sez. L, Sentenza n. 5231 del 11/09/1980 (Rv. 409068 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - MORTE DI UNA DELLE PARTI NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DI TUTTI GLI EREDI IN APPELLO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - MORTE DI UNA DELLE PARTI NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DI TUTTI GLI EREDI IN APPELLO.*
Qualora nel corso del giudizio di primo grado muoia una delle parti, la legittimazione attiva e passiva si trasmette ai relativi eredi i quali, succedono nel processo al soggetto originario, vengono a trovarsi in una situazione di litisconsorzio necessario di natura processuale, la quale, a prescindere dalla scindibilita o meno del rapporto sostanziale, in fase di appello impone la integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti loro, a norma dell'art 331 cod proc civ. (Conf 674/77, mass n 384248).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)