Sez. 3, Sentenza n. 1373 del 22/02/1996 (Rv. 495962 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE | Motivi dell'impugnazione - Violazione e falsa applicazione di norme di diritto - Configurabilità - Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE
Con riguardo alla decisione emessa dal giudice Conciliatore secondo equità in base al disposto dell'art. 113, comma secondo cod. proc. civ. nel testo anteriore alla modifica di cui alla legge 21 novembre 1991 n. 374, il ricorso per Cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. è proponibile soltanto nei limiti in cui denunci la violazione di norme costituzionali, dei principi fondamentali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia da intendersi come le linee essenziali della disciplina giuridica del tipo di rapporto dedotto in causa, mentre non può investire la regola equitativa in concreto applicata, neppure sotto il profilo dell'inosservanza di norme di legge esplicitamente od implicitamente ritenute conformi ad equità, atteso che il giudizio di equità è per sua natura di merito, riferendosi al criterio regolatore del singolo caso concreto ed è come tale insindacabile per vizi in "iudicando" i quali postulano l'erronea interpretazione o applicazione di norme di diritto e perciò generali ed astratte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)