Sez. 1, Sentenza n. 9264 del 02/09/1995 (Rv. 493873 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE | Motivi dell'impugnazione - Fattispecie in tema di pagamento effettuato dall'assessorato alla Sanità della Regione Sicilia mediante vaglia cambiario non trasferibile.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE
Le sentenze del conciliatore sono ricorribili in cassazione senza limiti per violazione di regole processuali, non avendo la legge 30 luglio 1984 n. 399 voluto deformalizzare in via equitativa il procedimento davanti al conciliatore, mentre l'impugnazione ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. è ammessa, alla stregua del combinato disposto degli artt. 113 e 339 cod. proc. civ. (nel testo novellato dalla legge citata), solo per contrasto con norme costituzionali o con i principi regolatori della materia in relazione al rapporto dedotto in giudizio, anche quando il conciliatore abbia deciso applicando norme di diritto, senza nulla esprimere in ordine all'equità della decisione. (Nella specie, in relazione ad un pagamento dell'assessorato della sanità della Regione Sicilia da effettuarsi mediante vaglia cambiario non trasferibile emesso dal Banco di Sicilia, non è stato ritenuto rientrante tra i principi regolatori della materia quello dettato dall'art. unico della legge 23 ottobre 1962 n. 1575, che prevede l'estinzione dei debiti dello Stato - ma non di tutti gli enti pubblici - mediante commutazione dei titoli di spesa in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia.)
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 30/07/1984 num. 399 art. 3 CORTE COST., Legge 30/07/1984 num. 399 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)