Sez. 2, Sentenza n. 7545 del 08/07/1995 (Rv. 493216 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Conciliatore - Decisione secondo equità - Applicazione di norme di legge in una accezione difforme rispetto alla interpretazione comune - Denunciabilità in Cassazione - Esclusione - Limiti.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ
La decisione del conciliatore è secondo equità anche quando risolva la controversia applicando specifiche norme di legge implicitamente considerando la disciplina positiva risultante da quelle norme conforme all'equità, con la conseguenza che l'assunzione delle norme richiamate in una accezione difforme rispetto alla interpretazione da esse comunemente ricevuta, comportando non la violazione o falsa applicazione della norma ma la lettura della stessa in chiave equitativa, non è denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., se non sia dedotta la violazione dei principi regolatori della materia o della Costituzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)