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Sez. 1, Sentenza n. 8986 del 27/08/1999 (Rv. 529456 - 01)

PESCA - MARITTIMA - MOLLUSCHI | Obbligo per le apposite navi di uscire e rientrare nel porto in determinati orari - Conformità al principio di legalità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529456-01

PESCA - MARITTIMA - MOLLUSCHI

L'obbligo, per le navi attrezzate con apparecchiature turbosoffianti alla pesca dei molluschi bivalvi, di uscire dal porto dopo l'alba e di rientrarvi dopo il tramonto (previsto dal D.M. 3 maggio 1989) ha funzione integrativa rispetto al precetto indicato e sanzionato dalla legge n. 963 del 1965, nella misura in cui precisa i limiti temporali dell'attività di un particolare tipo di pesca, che la legge, nell'impossibilità di una disciplina anticipata e particolareggiata al riguardo, necessariamente rimette a fonti normative secondarie. Tale normativa è, pertanto, conforme al principio di legalità (posto dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981 a fondamento del sistema delle sanzioni amministrative), in virtù del quale, mentre è preclusa l'irrogazione di sanzioni che non siano direttamente previste dalla legge, è invece consentita l'integrazione del precetto indicato dalla legge ad opera di fonti normative secondarie, subordinate alla legge stessa.

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 963 art. 1, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)