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Sez. 1, Sentenza n. 936 del 18/01/2005 (Rv. 578820 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE | Principio di legalità - Previsione della sanzione con norma secondaria - Legittimità - Esclusione - Conseguenze - Sanzioni proporzionali al danno previste dall'art. 55 reg. Regione Lombardia n. 1 del 1993 in materia forestale - Disapplicazione - Necessità - Precedenti sanzioni previste dall'art. 27 legge reg. n. 8 del 1976 - Applicabilità.
Stato
decisa il 2005-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578820-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE

In tema di illecito amministrativo, se è compatibile con il principio di legalità la previsione di norme secondarie integrative del precetto contenuto nella norma primaria (allorché la materia sia caratterizzata da un particolare tecnicismo e sia necessario, pertanto, rinviare a provvedimenti amministrativi espressione di discrezionalità tecnica, e purché venga dalla norma primaria circoscritto l'ambito in cui tale discrezionalità può operare), è, però, in ogni caso inibito alle norme primarie di demandare a fonti secondarie la determinazione della sanzione. È pertanto illegittimo, e va dunque disapplicato, l'art. 55 del regolamento della Regione Lombardia 23 febbraio 1993, n. 1, in materia di prescrizioni di massima e di polizia forestale, che prevede sanzioni proporzionali al danno cagionato al territorio dall'illecito amministrativo; con la conseguenza che permangono in vigore le sanzioni stabilite - sino, appunto, all'entrata in vigore delle sanzioni proporzionali da definire con le cennate prescrizioni - dall'art. 27 della legge reg. 5 aprile 1976, n. 8, sulla tutela dei terreni soggetti a vincoli idrogeologici o boschivi (come sostituito dall'art. 21 della legge reg. 21 dicembre 1989, n. 80).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 23, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge Reg. Lombardia 05/04/1976 num. 8 art. 27, Legge Reg. Lombardia 21/12/1989 num. 80 art. 21, Regolamento Regionale Lombardia 23/02/1993 num. 1 art. 55

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)