Sez. 1, Sentenza n. 9027 del 12/09/1997 (Rv. 507880 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE | Mancata costituzione nel termine - Decadenza - Fondamento - Rinvio dell'art. 101 legge fallimentare all'art. 98 terzo comma, stessa legge - Limitazione al solo termine di costituzione - Esclusione - Estensione della decadenza - Sussistenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE
In tema di insinuazione tardiva la mancata costituzione nel termine di cinque giorni prima dell'udienza fissata dal giudice delegato comporta la decadenza dell'istante dalla possibilità di riproporre la domanda abbandonata. Infatti, il rinvio contenuto nell'art. 101 legge fall. all'art. 98, terzo comma, della stessa legge non è limitato al termine entro il quale occorre procedere alla costituzione in giudizio, ma comprende anche la decadenza per il soggetto che non abbia provveduto ad osservarlo.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)