Sez. L, Sentenza n. 10119 del 19/11/1996 (Rv. 500635 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE | Nullità per contrasto con norme imperative - Clausola contrattuale prevedente il differimento della propria efficacia al momento della abrogazione della norma imperativa - Nullità - Sussistenza - Clausola di definizione delle nuove qualifiche per gli autoferrotranvieri, in contrasto con l'art. 2 legge n. 30 del 1978, collegante l'eseguibilità dei nuovi inquadramenti all'eventuale abrogazione di tale articolo - Nullità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE
La nullità di una clausola di un contratto collettivo per contrasto con norma imperativa (art. 1418, primo comma, cod. civ.) sussiste anche nell'ipotesi in cui la suddetta clausola preveda, come presupposto per la propria operatività, l'abrogazione della norma imperativa suddetta, atteso che non è possibile sottoporre a condizione sospensiva un negozio nullo in radice. Deve pertanto ritenersi nulla, per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 1 febbraio 1978 n. 30 (sull'approvazione delle tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto), la norma collettiva che definisce le nuove qualifiche per gli autoferrotranvieri ancorché tale norma colleghi la "eseguibilità" dei nuovi inquadramenti all'evento, ancora incerto, dell'approvazione di un disegno di legge comportante l'abrogazione della norma imperativa suddetta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 01/02/1978 num. 30 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)