Sez. L, Sentenza n. 3780 del 15/03/2001 (Rv. 546183 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE | Norma di legge interpretativa - Abrogazione - Validità sopravvenuta del contratto collettivo originariamente contrario a tale norma e, quindi, nullo - Esclusione - Accordo con efficacia dalla prevista abrogazione della norma imperativa, subordinata alla entrata in vigore di una nuova legge legittimante la fonte contrattuale di disciplina della materia - Validità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE
Il principio secondo il quale il contratto collettivo nullo per contrarietà a norma imperativa non acquista validità ed efficacia a seguito dell'abrogazione della norma che ne aveva determinato l'invalidità non trova applicazione nella ipotesi in cui le parti contraenti dettino una certa regolamentazione proprio nella prospettiva di tale abrogazione, subordinandone la efficacia alla entrata in vigore di una nuova legge che legittimi, nella materia già riservata alla legge, la fonte da cui la nuova disciplina è stata emanata, e convengano che essa diventi applicabile dopo l'entrata in vigore della legge abrogativa. (Fattispecie relativa alla classificazione del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione prevista dagli accordi sindacali 20 Giugno 1986 e successivi, in rapporto alla entrata in vigore della legge 12/7/1988, n. 270, che, nell'art. 1, primo comma, ha rimesso alla contrattazione collettiva nazionale di categoria la disciplina dell'inquadramento di detto personale, abrogando con effetto dal novantesimo giorno dalla sua entrata in vigore, in concordanza con analogo differimento già previsto dagli accordi contrattuali relativi al nuovo inquadramento, la legge 1 Febbraio 1978, n. 30, che in precedenza regolamentava imperativamente la materia.)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2067, Legge 01/02/1978 num. 30 art. 2, Legge 12/07/1988 num. 270 art. 1 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)