Sez. L, Sentenza n. 5586 del 18/04/2002 (Rv. 553806 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE | Abrogazioni della legge n. 30 del 1978 - Accordi collettivi prevedenti il differimento della propria efficacia al momento della abrogazione della norma imperativa, e contenenti la regolamentazione della materia già riservata alla legge abrogata - Nullità degli accordi - Insussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE
Poiché deve ritenersi che il legislatore, nel disporre con la l. n. 270 del 1988 l'abrogazione, a far data dal novantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, della legge n. 30 del 1978, contenente le tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, e nel rimettere la materia alla contrattazione collettiva, si fosse pienamente rappresentato il profilo della già intervenuta conclusione di accordi in materia destinati a riempire immediatamente il vuoto normativo che altrimenti si sarebbe determinato, deve escludersi la configurabilità di un contrasto tra le pattuizioni contrattuali in questione e le poi abrogate norme imperative, che ne potrebbe determinare la nullità, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ.. D'altronde, una volta che si convenga una disciplina del rapporto di lavoro diretta a regolare lo stesso solo se e dal momento in cui non saranno più vigenti le norme imperative con le quali la disciplina contrattata contrasterebbe, risulta in radice prevenuta la stessa possibilità di un contrasto tra le due normative.
Riferimenti normativi: Legge 12/07/1988 num. 270 art. 1, Legge 01/02/1978 num. 30 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)