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Sez. L, Sentenza n. 4087 del 05/04/1993 (Rv. 481713 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Sostitutiva dei riposi settimanali | Prestazioni di lavoro nel settimo giorno consecutivo - Contrasto con l'art. 36 Cost. anche per le aziende d'informazione - Coincidenza di tale giorno con la domenica - Diritto del lavoratore alla retribuzione giornaliera, ad un indennizzo ex art. 2126 cod. civ. per il mancato riposo settimanale, e ad una maggiorazione per la penosità del lavoro domenicale - Determinazione dell'indennizzo in via equitativa - Ammissibilità - Criteri - Clausola contrattuale prevedente una notevole maggiorazione retributiva - Accertamento dell'inclusione oppure no in quest'ultima del compenso per la penosità del lavoro domenicale e dell'indennizzo - Necessità.
Stato
decisa il 1993-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481713-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Sostitutiva dei riposi settimanali

La prestazione di lavoro nel settimo giorno consecutivo - la quale contrasta con l'art. 36, terzo comma. Cost. anche se resa da addetti ad aziende d'informazione, avendo la sentenza costituzionale n. 105 del 1972 rimosso per tali aziende solo l'obbligo della coincidenza del riposo settimanale con la domenica - comporta, ove il settimo giorno anzidetto coincida con la domenica, che al lavoratore, oltre la retribuzione giornaliera (in quanto la paga normale compensa solo sei giorni la settimana), spetti (ex art. 2126 cod. civ.) un indennizzo per il mancato riposo settimanale, nonché una maggiorazione per la penosità del lavoro domenicale. Tale indennizzo - attese la mancanza di un criterio legale di liquidazione del danno conseguente al mancato riposo settimanale e la difficoltà di quantificare il pregiudizio derivante dall'usura psicofisica del lavoratore - è determinabile in via equitativa (con motivazione che dimostri le ragioni del relativo processo valutativo) tenendo conto di eventuali strumenti ed istituti affini previsti dalla disciplina collettiva; con la conseguenza che, in presenza di una clausola contrattuale prevedente, in particolare, una notevole maggiorazione retributiva per il lavoro prestato nel settimo giorno coincidente con la domenica (nella specie, maggiorazione dell'80 per cento ex art. 4 C.C.N.L. del 1971), il giudice del merito deve anche verificare se ed in quale misura le parti abbiano inteso attribuire alla maggiorazione predetta la funzione di compensare sia la penosità del lavoro domenicale che l'usura psicofisica per il mancato riposo settimanale (al cui riguardo non è comunque configurabile concorso del fatto colposo del creditore ai sensi dell'art. 1227 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)