Sez. 2, Sentenza n. 7045 del 23/12/1988 (Rv. 461221 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI - MANCANZA - SENTENZA DI APPELLO - ANNULLAMENTO - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI - MANCANZA - SENTENZA DI APPELLO - ANNULLAMENTO - CONDIZIONI.*
La sentenza del giudice di appello, il quale abbia omesso di disporre la notificazione dell'impugnazione relativa a cause scindibili, è annullabile dalla Corte di Cassazione soltanto se, al tempo in cui essa è stata chiamata a decidere, non siano ancora decorsi i termini per l'appello, altrimenti l'inosservanza dell'art. 332 cod. proc. civ. non produce alcun effetto. (Conf 1920/88, mass n 457824; (Conf 3858/83, mass n 428782; (Conf 1469/82, mass n 419279).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 332
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)