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Sez. 2, Sentenza n. 7913 del 31/01/2017 Ud. (dep. 17/02/2017) Rv. 269505 - 01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Art. 143 cod. proc. pen., come modificato dal D.Lgs. n. 32 del 2014 - Conoscenza, da parte dell'imputato, della lingua italiana - Accertamento da compiersi direttamente dall'autorità giudiziaria - Alla presenza del difensore - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-01-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269505-01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE

In tema di traduzione degli atti, l'accertamento di cui all'art. 143 cod. proc. pen., come modificato dal D.Lgs. n. 32 del 2014, circa la conoscenza, da parte dell'imputato, della lingua italiana, non esige che ad effettuarlo sia direttamente l'autorità giudiziaria, né che vi partecipi il difensore, in quanto trattasi di una semplice verifica di qualità e circostanze e non di un atto a valenza difensiva. (Fattispecie in cui l'imputato, nella fase delle indagini, aveva sottoscritto i verbali di arresto e di sequestro e, in dibattimento, dinanzi al giudice di primo grado, aveva dichiarato di comprendere la lingua italiana).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Decreto Legisl. 04/03/2014 num. 32 art. 1 com. 1 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)