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Sez. L, Sentenza n. 7339 del 08/08/1994 (Rv. 487700 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI | Equo indennizzo - Domanda - Termine ex art. 4 D.M. 2 luglio 1983 n. 1622 - Carattere perentorio.
Stato
decisa il 1994-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487700-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI

L'art. 4 del D.M. 2 luglio 1983 n. 1622 - che, in tema di equo indennizzo per i ferrovieri, stabilisce (in linea con la disposizione dell'art. 51 del regolamento per gli impiegati dello Stato di cui al d.P.R. 3 maggio 1957 n. 686) che la domanda di equo indennizzo "deve essere presentata nel termine di sei mesi (dal giorno di comunicazione del provvedimento che riconosce la dipendenza da cause di servizio della menomazione dell'integrità fisica o dalla data di verificazione della menomazione dell'integrità fisica in conseguenza dell'infermità o della lesione già riconosciuta dipendente da causa di servizio) - costituisce atto di normazione secondaria emanato ai sensi dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1981 m. 564 e prevede un termine cui, alla stregua di un'interpretazione della norma secondo i criteri ermeneutici stabiliti dall'art. 12 delle Preleggi ed in base alla lettera della norma medesima, deve essere assegnato carattere non ordinatorio ma perentorio o di decadenza.

Riferimenti normativi: DPR 03/05/1957 num. 686 art. 51, Preleggi art. 12, Legge 26/03/1958 num. 425 CORTE COST., Legge 06/10/1981 num. 564 art. 11, DM Trasporti 02/07/1983 art. 1622 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)