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Sez. L, Sentenza n. 5503 del 30/08/1983 (Rv. 430437 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - IMPUGNAZIONE - NATURA - TERMINE DI DECADENZA - OSSERVANZA CON IL SOLO DEPOSITO DEL RICORSO PRESSO LA CANCELLERIA DEL GIUDICE ADITO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430437-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - IMPUGNAZIONE - NATURA - TERMINE DI DECADENZA - OSSERVANZA CON IL SOLO DEPOSITO DEL RICORSO PRESSO LA CANCELLERIA DEL GIUDICE ADITO - ESCLUSIONE.*

L'impugnazione del licenziamento, secondo la previsione dell'art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604, configura un atto a carattere ricettizio che si perfeziona nel momento in cui viene portato a conoscenza della controparte e pertanto l'osservanza del relativo termine di decadenza fissato dalla medesima norma non può essere ritenuta per il solo tempestivo deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, occorrendo che nel medesimo termine il ricorso sia anche notificato al datore di lavoro. (Conf 1028/83, mass n 425794; (Conf 5395/82, mass n 423160; (Conf 5468/81, mass n 416178).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)