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Sez. L, Sentenza n. 1028 del 07/02/1983 (Rv. 425794 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - IMPUGNAZIONE - TERMINI - OSSERVANZA - DEPOSITO DEL RICORSO NEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - NOTIFICA DEL RICORSO SUCCESSIVA ALLA SCADENZA DI DETTO TERMINE - IMPEDIMENTO DELLA DECADENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425794-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - IMPUGNAZIONE - TERMINI - OSSERVANZA - DEPOSITO DEL RICORSO NEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - NOTIFICA DEL RICORSO SUCCESSIVA ALLA SCADENZA DI DETTO TERMINE - IMPEDIMENTO DELLA DECADENZA - ESCLUSIONE.*

La non equivoca formulazione dell'art. 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966 n. 604 attribuisce all'impugnazione del licenziamento carattere di atto ricettizio, idoneo cioè in concreto a rendere nota all'altra parte la volontà del lavoratore di impugnare. Conseguentemente, qualora entro il termine di 60 giorni, previsto dalla richiamata norma a pena di decadenza, il lavoratore licenziato si limiti a depositare presso la cancelleria del giudice adito il ricorso introduttivo della causa di impugnazione, provvedendo alla sua notificazione successivamente alla scadenza del termine stesso, incorre nella decadenza, non essendo il mero deposito, né il correlativo decreto di fissazione dell'udienza idonei a realizzare, in Mancanza della loro notificazione, la vocatio in ius e così la conoscenza della controparte e derivando la loro omissione dalla libera volontà del ricorrente, restando a questi comunque di avvertire il datore di lavoro con diverso atto scritto anteriormente alla scadenza di quel termine. (Conf 5395/82, mass n 423160; (Conf 5468/61, mass n 416178; (contra 4560/78, mass n 394234).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)