diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4449 del 06/07/1988 (Rv. 459421 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - SITUAZIONE ANTERIORE ALLA AMMISSIONE E SITUAZIONI ANTERIORI E SUCCESSIVE AL PROVVEDIMENTO NEGATIVO - DISCIPLINA COMUNE DELLA IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - APPLICABILITÀ - DIRITTO DEL LAVORATORE ALLA INTEGRALE RETRIBUZIONE IN OGNI CASO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459421-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - SITUAZIONE ANTERIORE ALLA AMMISSIONE E SITUAZIONI ANTERIORI E SUCCESSIVE AL PROVVEDIMENTO NEGATIVO - DISCIPLINA COMUNE DELLA IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - APPLICABILITÀ - DIRITTO DEL LAVORATORE ALLA INTEGRALE RETRIBUZIONE IN OGNI CASO - CONDIZIONI.*

Fino all'emanazione del provvedimento di ammissione alla C.i.G., come prima e dopo l'emanazione del provvedimento negativo di tale ammissione, i rapporti fra datore di lavoro e lavoratori sospesi, inerendo a posizioni di diritto soggettivo non incise dalla normativa speciale della C.i.G., sono regolati dal diritto comune, con la conseguenza, in particolare, che la legittimità o meno delle sospensioni dal lavoro unilateralmente disposte dall'imprenditore deve essere valutata esclusivamente alla stregua delle norme regolanti la fattispecie dell'assoluta impossibilità temporanea sopravvenuta dalla prestazione lavorativa. Peraltro, anche nella ipotesi in cui sia intervenuto provvedimento di ammissione alla cassa, il lavoratore può agire per conseguire l'intera retribuzione spettantegli per contratto, anziché l'importo (minore) dell'integrazione salariale, dimostrando l'inesistenza della causa integrabile, pur riconosciuta in Sede amministrativa, oltre che l'esistenza e l'unilateralità della sospensione, come è invece sufficiente per l'accoglimento della pretesa retributiva nelle ipotesi (in cui il datore di lavoro è tenuto alla prova della legittimità dell'operata sospensione) di autorizzazione alla C.i.G. non ancora intervenuta o negata. (nella specie il giudice del merito - giudicando in un'ipotesi in cui il datore di lavoro non era stato ammesso al beneficio dello intervento della C.i.G. - aveva escluso l'impossibilità della prestazione lavorativa e quindi aveva accolto la pretesa retributiva del lavoratore unilateralmente sospeso del servizio; la suprema Corte, nel confermare tale pronuncia, ha enunciato il suddetto principio di diritto)." (V 5454/87, mass n 454015; (V 2965/85, mass n 440698; (V 4658/83, mass n 429546).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)