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Sez. 5, Sentenza n. 37298 del 09/07/2010 Cc. (dep. 19/10/2010) Rv. 248640 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta fraudolenta per distrazione - Concorso con il delitto di appropriazione indebita concernente il bene distratto - Esclusione - Assorbimento del reato di cui all'art. 646 cod. pen. nel reato fallimentare - Sussistenza.
Stato
decisa il 2010-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248640-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

Non sussiste il concorso formale dei reati di bancarotta fraudolenta ed appropriazione indebita (nella specie con riferimento a beni oggetto di locazione finanziaria), quando oltre ad esservi perfetta identità della cosa su cui si sono concentrate le rispettive attività criminose e simultaneità delle attività stesse, unica risulti la destinazione data dal soggetto attivo ai beni da lui appresi indebitamente, in quanto la condotta dell'apprensione di beni di cui il fallito abbia la disponibilità, pur essendo astrattamente riconducibile alle due distinte ipotesi delittuose in questione, ricade sotto la previsione dell'art. 84 cod. pen., con la conseguenza che il reato meno grave di appropriazione indebita è assorbito da quello di bancarotta fraudolenta.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 84, Cod. Pen. art. 646 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)