Sez. 5, Sentenza n. 45788 del 17/10/2024 Cc. (dep. 12/12/2024) Rv. 287301-01
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Appropriazione indebita già giudicata con sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione - Successivo giudizio per bancarotta fraudolenta per distrazione - Violazione del principio del "ne bis in idem" - Esclusione - Ragioni.
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")
In tema di divieto di "bis in idem", il precedente giudizio per il delitto di appropriazione indebita, conclusosi con la sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, non preclude quello successivo per bancarotta fraudolenta per distrazione dei medesimi beni, non sussistendo
tra le due fattispecie criminose l'"idem factum". (In motivazione, la Corte ha precisato che, nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, il fatto storico appropriativo si arricchisce dell'esposizione a pericolo delle ragioni creditorie e della dichiarazione di fallimento, elemento, quest'ultimo, che qualifica la fattispecie nella sua specifica offensività).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST., Cod. Pen. art. 646 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)