Sez. 2, Sentenza n. 23627 del 20/06/2006 Ud. (dep. 06/07/2006) Rv. 234998 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - CASI | Sentenza di proscioglimento in primo grado - Sentenza di condanna in appello - Giudizio di legittimità - Difetti di motivazione - Novella normativa ex L. n. 46 del 2006 - Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento - Annullamento senza rinvio - Dichiarazione di inammissibilità dell'appello - Competenza - Notificazione della sentenza al P.M. ed al P.G..
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - CASI
In tema di impugnazione, la disciplina transitoria della legge n. 46 del 2006, che ha reso inappellabili le sentenze di proscioglimento, prevede che sia la Corte di cassazione stessa a dichiarare la inammissibilità dell'appello, nel caso di annullamento, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, della sentenza di condanna che in appello abbia riformato una sentenza di assoluzione. Ne consegue che compete alla cancelleria della Corte provvedere alla notificazione prevista dal comma terzo della medesima disposizione, finalizzata alla eventuale proposizione del ricorso per cassazione e l'incombente va eseguito sia nei confronti del Pubblico Ministero presso il Tribunale che del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello, entrambi legittimati alla presentazione del gravame.
Riferimenti normativi: Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 570, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 608 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)