Sez. 3, Sentenza n. 7684 del 18/12/1986 (Rv. 449678 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI - TERMINI - PER L'APPELLANTE E PER L'APPELLATO - AUTONOMIA - CONSEGUENZE - TARDIVA COSTITUZIONE DELL'APPELLANTE E MANCATA COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - OMISSIONE - CASSAZIONE CON RINVIO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI - TERMINI - PER L'APPELLANTE E PER L'APPELLATO - AUTONOMIA - CONSEGUENZE - TARDIVA COSTITUZIONE DELL'APPELLANTE E MANCATA COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - OMISSIONE - CASSAZIONE CON RINVIO.*
Nel giudizio di appello i due termini di Costituzione, fissati dalla legge per l'appellante e per l'appellato sono indipendenti e ciascuna parte è tenuta ad osservare il proprio termine sotto pena di inefficacia della ritardata Costituzione, a meno che l'altra parte, costituendosi, si sia difesa nel merito od abbia comunque accettato il contraddittorio. Pertanto la tardiva Costituzione dell'appellante comporta, come sanzione, in caso di mancata Costituzione dell'appellato, la cancellazione di ufficio della causa dal ruolo, con conseguente Onere per le parti della sua riassunzione nel termine perentorio di un anno dalla data del provvedimento di cancellazione e, qualora il giudice di appello abbia erroneamente permesso la prosecuzione del processo sino alla decisione del merito, la relativa sentenza deve essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice davanti al quale la causa potrà essere riassunta entro un anno dalla sentenza di Cassazione. (Conf 3171/86, mass n 446169; (Conf 6268/79, mass n 402996; (Conf 367/73, mass n 362315).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 348
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)