Sez. 1, Sentenza n. 1928 del 09/03/1990 (Rv. 465798 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - RITARDATA - DELL'ATTORE - PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO - VIZIO RELATIVO - DEDUZIONE NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI APPELLO - RINVIO DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - RITARDATA - DELL'ATTORE - PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO - VIZIO RELATIVO - DEDUZIONE NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI APPELLO - RINVIO DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE.*
Qualora nel giudizio di primo grado l'attore si sia costituito oltre il termine fissato dall'art. 165, primo comma, cod. proc. civ. senza che il convenuto si sia costituito, va disposta la cancellazione della causa dal ruolo (con l'Onere della sua riassunzione entro l'anno dal relativo provvedimento) e non la prosecuzione del giudizio nella contumacia del convenuto, derivandone in tal caso una lesione del diritto di difesa del convenuto stesso, il quale viene illegittimamente coinvolto nel processo, per cui è imposta a sua tutela la cancellazione dal ruolo. Tale vizio del procedimento, ove denunciato al giudice d'appello, comporta il rinvio della causa al primo giudice, ricorrendo una situazione sostanzialmente simile a quelle previste dall'art. 354 cod. proc. civ., in presenza dell'identica ratio, costituita dall'esigenza di salvaguardare la difesa della parte fin dal primo grado del giudizio. (V 7684/86, mass n 449678; (V 3171/86, mass n 446169; (V 367/73, mass n 362315; (Conf 1149/71, mass n 351261 sulla prima parte; (contra 6028/88, mass n 460448 sulla seconda parte.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)