Sez. 2, Sentenza n. 367 del 05/02/1973 (Rv. 362315 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI - TERMINI - PER L'APPELLANTE E PER L'APPELLATO - AUTONOMIA - CONSEGUENZE - TARDIVA COSTITUZIONE DELL'APPELLANTE E MANCATA COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI - TERMINI - PER L'APPELLANTE E PER L'APPELLATO - AUTONOMIA - CONSEGUENZE - TARDIVA COSTITUZIONE DELL'APPELLANTE E MANCATA COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*
Nel giudizio di appello i due termini di Costituzione, fissati dalla legge per l'appellante e per l'appellato sono indipendenti e ciascuna parte e tenuta ad osservare il proprio termine sotto pena di inefficacia della ritardata Costituzione, a meno che l'altra parte, costituendosi, si sia difesa nel merito od abbia comunque accettato il contraddittorio. Pertanto la tardiva Costituzione dell'appellante importa, come sanzione, in caso di mancata Costituzione dell'appellato, la cancellazione di ufficio della causa dal ruolo, con conseguente Onere per le parti della sua riassunzione nel termine perentorio di un anno dalla data del provvedimento di cancellazione e, qualora il giudice di appello abbia erroneamente permesso la prosecuzione del processo sino alla decisione del merito, la relativa sentenza deve essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice davanti al quale la causa potra essere riassunta entro un anno dalla sentenza di Cassazione. (V 1149/71, mass n 351261).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 347
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)