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Sez. 1, Sentenza n. 6268 del 29/11/1979 (Rv. 402996 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI - TARDIVA COSTITUZIONE DELLO APPELLANTE - CONTUMACIA DELL'APPELLATO - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - ERRONEA PROSECUZIONE DEL PROCESSO - CASSAZIONE CON RINVIO.*
Stato
decisa il 1979-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402996-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI - TARDIVA COSTITUZIONE DELLO APPELLANTE - CONTUMACIA DELL'APPELLATO - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - ERRONEA PROSECUZIONE DEL PROCESSO - CASSAZIONE CON RINVIO.*

Nel giudizio di appello ciascuna parte e tenuta a costituirsi in giudizio nel termine rispettivamente fissato dalla legge: conseguentemente, la tardiva Costituzione dell'appellante, qualora l'appellato non abbia accettato il contraddittorio difendendosi nel merito, ma sia rimasto contumace, comporta la cancellazione della causa dal ruolo, con l'Onere della riassunzione nel termine perentorio di un anno dal provvedimento di cancellazione, e, se il giudice di appello abbia erroneamente permesso la prosecuzione del processo, la relativa sentenza deve essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice, davanti al quale la causa potra essere riassunta entro un anno dalla sentenza di Cassazione. (Conf 367/73, mass n 362315; (Conf 1149/71, mass n 351261; (Conf 1454/65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 313 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 347

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)