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Sez. L, Sentenza n. 6837 del 08/08/1987 (Rv. 455031 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - IN GENERE - ATTO A FORMA LIBERA - CONFIGURABILITÀ - LIMITI - STIPULAZIONE PER ISCRITTO DEL CONTRATTO DI LAVORO - IRRILEVANZA - INTERPRETAZIONE DELL'ATTO DI DIMISSIONI - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA AD UN RAPPORTO DI AGENZIA.*
Stato
decisa il 1987-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455031-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - IN GENERE - ATTO A FORMA LIBERA - CONFIGURABILITÀ - LIMITI - STIPULAZIONE PER ISCRITTO DEL CONTRATTO DI LAVORO - IRRILEVANZA - INTERPRETAZIONE DELL'ATTO DI DIMISSIONI - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA AD UN RAPPORTO DI AGENZIA.*

Le dimissioni del lavoratore, ex art. 2118 cod. civ., costituiscono un atto a Forma libera, salvo che, per esso, non sia stata convenzionalmente pattuita (individualmente ovvero ad opera delle fonti collettive) la Forma scritta ("ad substantiam": art. 1352 cod. civ.); il che non può tuttavia ritenersi per il solo fatto che il contratto di lavoro sia stato stipulato per iscritto, essendo il recesso un negozio unilaterale da esso nettamente distinto. Peraltro, ancorché accertata la legittimità della Forma libera del recesso del lavoratore, l'interpretazione dell'atto, in relazione alla gravità delle relative conseguenze, deve essere particolarmente rigorosa dovendosi stabilire che da parte del dipendente sia stata manifestata in modo univoco l'incondizionata volontà di porre fine al rapporto e che tale volontà sia stata idoneamente comunicata alla controparte. (nella specie, la suprema Corte ha enunciato l'esposto principio in relazione ad un rapporto di Agenzia, annullando la sentenza impugnata per la carente indagine sulla volontà dell'agente).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1352, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)