Sez. L, Sentenza n. 2048 del 25/02/1998 (Rv. 513012 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI | Forma delle dimissioni - Scrittura "ad substantiam" - Prescrizione - Condizioni - Comunicazione delle dimissioni - Estensione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI
Le dimissioni del lavoratore costituiscono un atto a forma libera, salvo che per esse non sia stata convenzionalmente pattuita, individualmente, ovvero ad opera delle fonti collettive, la forma scritta "ad substantiam". Il principio opera anche con riguardo alla comunicazione delle dimissioni quando per queste sia prevista una forma particolare per evitare, nello interesse del lavoratore, manifestazioni di volontà non adeguatamente ponderate. (Nella specie, lettera raccomandata).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1352, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)