Sez. 1, Sentenza n. 21867 del 21/10/2011 (Rv. 619994 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Progetti per i quali sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità alla data di entrata in vigore del d. lgs. n. 327 del 2001 - Occupazione sanante ex art. 43 del medesimo decreto - Applicabilità - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
L'istituto dell'occupazione sanante, di cui all'art. 43 del d. lgs. n. 327 del 2001 (peraltro dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte costituzionale n. 293 del 2010), non si applica "ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza" (art. 57), senza possibilità di utilizzare un criterio ermeneutico diverso dal mero riscontro temporale in ordine alla data del progetto contenente la dichiarazione di pubblica utilità.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 327 art. 43 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 327 art. 57
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)