Sez. L, Sentenza n. 6607 del 28/04/2003 (Rv. 562490 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE | Fattispecie in tema di crediti dei dipendenti FFSS - Circolare della Ferrovie deducente l'impossibilità di soddisfare le richieste del personale in mancanza di una modifica legislativa - Atto idoneo a determinare la sospensione della prescrizione - Configurabilità - Esclusione.
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE
È immune da vizi di motivazione la sentenza del giudice di merito che ha ritenuto prescritto il diritto di un dipendente delle Ferrovie dello Stato alla riliquidazione del compenso per lavoro straordinario per il periodo anteriore al quinquennio dalla notifica della sua diffida ad adempiere, non avendo riconosciuto natura di atto idoneo a sospendere il decorso della prescrizione, ex art. 2941 n.8 cod. civ., alla circolare emessa in data 15.10.1980 dall'Ente, con la quale si ribadiva l'impossibilità di soddisfare le richieste del personale in mancanza di una modifica normativa, non potendo attribuirsi a tale circolare la natura di azione dolosa da parte del creditore, né l'idoneità della stessa a produrre l'effetto dell'occultamento del credito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944, Cod. Civ. art. 2941 n. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)