Sez. L, Sentenza n. 4412 del 28/02/2006 (Rv. 587714 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Medici convenzionati - Accordi collettivi approvati con decreto del Presidente della Repubblica - Atto di normazione di rango regolamentare - Censurabilità in cassazione "ex" art. 360 n. 3 cod. proc. civ. - Interpretazione - Norme sull'ermeneutica contrattuale - Inapplicabilità - Comportamenti dei soggetti obbligati e avvenuto pagamento del compenso aggiuntivo professionale - Irrilevanza.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
La natura di normativa di diritto obiettivo di rango regolamentare, direttamente interpretabile dalla Corte di cassazione, degli accordi collettivi dei medici convenzionati approvati con decreto del presidente della Repubblica, esclude che ad essi possano applicarsi le norme sull'ermeneutica contrattuale e la rilevanza dei comportamenti dei soggetti obbligati. Conseguentemente, onde stabilire se per la norma regolamentare del d.P.R. n.494 del 1996 il compenso aggiuntivo professionale debba essere depurato dell'indennità integrativa speciale, sono irrilevanti i comportamenti delle parti e l'avvenuto pagamento del compenso medesimo.
Riferimenti normativi: DPR 22/07/1996 num. 484
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)