Sez. L, Sentenza n. 7454 del 12/04/2005 (Rv. 580498 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Accordi collettivi nazionali ex art. 48 legge n. 833 del 1978 - Fonte negoziale diretta di disciplina del rapporto - Configurabilità - Esclusione - Decreto presidenziale conclusivo del complesso procedimento di produzione normativa - Atto di normazione secondaria - Configurabilità - Esame esegetico del giudice di legittimità ex art. 12 preleggi - Ammissibilità - Criterio di interpretazione letterale - Priorità - Interpretazione diretta in tema di estensione del trattamento dei medici specialisti ambulatoriali ai medici generici con rapporto convenzionale.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
Gli accordi collettivi nazionali del personale sanitario a rapporto convenzionale, stipulati ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, non costituiscono fonte negoziale diretta di disciplina del rapporto convenzionale considerato, siccome di per sè inidonei ad inserirsi nell'ordinamento con propria forza cogente, ma rappresentano soltanto la fase consensuale di un complesso procedimento di produzione normativa, che si conclude con l'intervento del potere pubblico - nella forma del decreto presidenziale - che ha contenuto ed efficacia di atto di normazione secondaria, con la conseguenza che il giudice di legittimità può sottoporre a diretto esame esegetico le relative norme in base ai criteri fissati dall'art. 12 delle disposizioni preliminari al cod. civ. per l'interpretazione delle leggi. Pertanto dall'interpretazione letterale, che costituisce criterio ermeneutico prioritario, dell'art. unico del d.P.R. n. 884 del 1984 (che prevede l'estensione delle norme previste per i medici specialisti ambulatoriali solo ai medici generici in servizio prima dell'entrata in vigore dell'accordo unico del 22 dicembre 1978) deriva che ai medici generici il cui rapporto convenzionale è iniziato dopo la suddetta data non è esteso il trattamento economico proprio di quelli specialisti.
Riferimenti normativi: DPR 16/10/1984 num. 884 art. 1, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., Preleggi art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)