Sez. L, Sentenza n. 4146 del 12/05/1997 (Rv. 504216 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE | Licenziamento illegittimo - Domanda di reintegrazione nel posto di lavoro - Competenza del giudice del lavoro - Pretese patrimoniali verso il fallimento del datore di lavoro - Competenza del tribunale fallimentare.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE
Anche nel caso di cessazione dell'attività per fallimento dell'impresa la competenza funzionale del giudice del lavoro in materia di impugnazione di licenziamenti illegittimi individuali quanto alla domanda diretta ad ottenere l'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18 legge 20 maggio 1970, n. 300, non trova deroga nella competenza funzionale del tribunale fallimentare che è invece competente per tutte le pretese creditorie proposte in correlazione alla declaratoria di illegittimità del licenziamento medesimo.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)