Sez. 4, Sentenza n. 16234 del 18/01/2013 Ud. (dep. 09/04/2013) Rv. 255424 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Trattamento sanzionatorio - Sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità - Presupposti di operatività - Ruolo dell'imputato.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL
In tema di guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186, comma secondo, lett. b), cod. strada), ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria irrogata per il predetto reato con quella del lavoro di pubblica utilità non è richiesto dalla legge che l'imputato debba indicare l'istituzione presso cui intende svolgere l'attività lavorativa e le modalità di esecuzione della misura, essendo sufficiente che egli non esprima la sua opposizione.
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 2 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)