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Sez. 1, Sentenza n. 7967 del 23/07/1999 (Rv. 528907 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione appropriativa- Disciplina ex art. 5 bis, della legge n. 359 del 1992 - Rilevanza diretta - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528907-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

Nelle controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno da occupazione appropriativa, ciò che rileva ai fini della liquidazione del danno è l'identificazione dell'effettivo valore del suolo illegittimamente sottratto al proprietario, del valore cioè che di fatto esso avrebbe avuto in una libera contrattazione, tenuto conto di tutte le circostanze che, sul piano commerciale, risultano rilevanti per la relativa valutazione, sicché la qualificazione dell'area occupata, come edificatoria o agricola, condotta sulla base dei relativi criteri legali, non assume rilevanza diretta, a differenza di quanto avviene nei giudizi di opposizione alla stima, nei quali operano le prescrizioni dell'art. 5 bis, comma terzo, legge 8 agosto 1992, n. 359, per la qualificazione del suolo.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)