Sez. 1, Sentenza n. 1245 del 21/02/1984 (Rv. 433384 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA SVALUTAZIONE MONETARIA - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - DOMANDA NUOVA - INAMMISSIBILITÀ.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA SVALUTAZIONE MONETARIA - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - DOMANDA NUOVA - INAMMISSIBILITÀ.*
Nel caso di inadempimento di obbligazione pecuniaria, la richiesta di risarcimento del danno da svalutazione monetaria, se proposta per la prima volta in appello, costituisce domanda nuova e, come tale, è inammissibile, ancorché relativa al danno prodottosi dopo la decisione di primo grado, in quanto l'eccezione al principio della inammissibilità di domande nuove in appello, prevista dall'art. 345, primo comma, cod. proc. civ. per i "danni sofferti dopo la sentenza" impugnata, ricorre solo se nel giudizio di prima istanza sia stata avanzata domanda di risarcimento del danno maturato in precedenza. (V 7270/83, mass n 431867; (V 2888/82, mass n 420778; (V 1772/81, mass n 412457; (V 3449/80, mass n 407290; (contra 3031/82, mass n 420959).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)