Sez. 2, Sentenza n. 7270 del 06/12/1983 (Rv. 431867 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - RIVALUTAZIONE DELLA SOMMA DOVUTA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - RELATIVA DOMANDA PROPOSTA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - DIVIETO EX ART. 345 COD. PROC. CIV. - CONFIGURABILITÀ.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - RIVALUTAZIONE DELLA SOMMA DOVUTA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - RELATIVA DOMANDA PROPOSTA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - DIVIETO EX ART. 345 COD. PROC. CIV. - CONFIGURABILITÀ.*
Il creditore il quale in Sede di condanna all'adempimento di obbligazione pecuniaria intenda ottenere, oltre gli interessi, il risarcimento del danno ulteriore consistente nella svalutazione della somma dovutagli, ha l'Onere di proporre espressa e tempestiva domanda, nonché di allegare e dimostrare il pregiudizio sofferto. Incorre, pertanto, nel divieto di proporre domanda nuova chi ha richiesto tale risarcimento per la prima volta in appello. (V 2888/82, mass n 420778; (V 1772/81, mass n 412457; (V 5070/79, mass n 401724).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)