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Sez. 2, Sentenza n. 7039 del 28/07/1997 (Rv. 506307 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE | Chiamata in causa del terzo, ritenuto dal convenuto, unico responsabile - Litisconsorzio alternativo del convenuto e del terzo - Estensione della domanda attrice al terzo.
Stato
decisa il 1997-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506307-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE

Qualora il convenuto chiami in causa un terzo per ottenere la declaratoria della sua esclusiva responsabilità e la propria liberazione dalla pretesa dell'attore, si realizza un'ipotesi di causa unica ed inscindibile nell'ambito della quale il convenuto ed il terzo vengono a trovarsi in una situazione di litisconsorzio alternativo, con la conseguenza che la domanda, dell'attore, pur nella mancanza di una formale istanza in tal senso, deve intendersi riferita anche al terzo chiamato in causa, trattandosi di individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Disp. Att. e Trans. art. 106, Legge 09/09/1941 num. 1023 art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)