Sez. 6, Sentenza n. 49864 del 29/11/2013 Ud. (dep. 11/12/2013) Rv. 258133 - 01
PARTE CIVILE - SPESE | Ricorso per cassazione proposto dall'imputato - Esclusione di qualsiasi pregiudizio, per la parte civile, dall'eventuale accoglimento del ricorso - Diritto alla rifusione delle spese processuali - Esclusione - Fattispecie.
PARTE CIVILE - SPESE
In tema di impugnazioni, qualora dall'eventuale accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni, non ha diritto alla rifusione delle spese processuali, in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione. (Fattispecie in cui il ricorso dell'imputato riguardava esclusivamente il trattamento sanzionatorio e la mancata applicazione dell'indulto e non la responsabilità penale e risarcitoria).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 535 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 610, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 614
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)