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Sez. 6, Sentenza n. 1671 del 20/12/2013 Ud. (dep. 15/01/2014) Rv. 258524 - 01

PARTE CIVILE - SPESE | Impugnazione proposta dall'imputato - Esclusione di qualsiasi pregiudizio, per la parte civile, dall'eventuale accoglimento del ricorso - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-12-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258524-01

PARTE CIVILE - SPESE

In tema di impugnazioni, qualora dall'eventuale accoglimento del ricorso proposto dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel giudizio, non ha diritto alla rifusione delle spese processuali, in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione. (Fattispecie relativa a procedimento dinanzi alla corte di cassazione conseguente a giudizio di rinvio, in cui si era già formato il giudicato sulla responsabilità penale e sui profili risarcitori in favore della parte civile, mentre le impugnazioni dell'imputato avevano riguardato esclusivamente la determinazione del trattamento sanzionatorio).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 535 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 610, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 614

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)