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Sez. 4, Sentenza n. 16886 del 20/01/2004 Ud. (dep. 09/04/2004) Rv. 227942 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Motivazione - Del giudice dell'impugnazione - "Per relationem" - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2004-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227942-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE

Al giudice dell'impugnazione è consentito motivare "per relationem" al provvedimento gravato purché egli si attenga al rispetto di criteri specifici in ossequio ai quali 1) ogni riferimento risulti ad un atto legittimo del procedimento la cui motivazione sia congrua per rapporto alla propria "giustificazione" verso il provvedimento finale; 2) il decidente risulti pienamente a conoscenza delle ragioni del provvedimento di riferimento, risulti che le ritenga coerenti alla propria decisione e le condivida; 3) risulti che l'atto di riferimento sia conosciuto dall'interessato o almeno a lui ostensibile. (Nella fattispecie la Corte, accogliendo il ricorso, ha rilevato che il secondo dei parametri illustrati non era stato rispettato poiché il giudice di appello si era limitato a ricopiare testualmente la sentenza di primo grado).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)