Sez. 5, Ordinanza n. 23218 del 09/03/2005 Cc. (dep. 21/06/2005) Rv. 231895 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - archiviazione - richiesta del pubblico ministero - opposizione della persona offesa | Procedimento relativo a reati di competenza del Giudice di pace - Necessità di fissazione di udienza camerale - Esclusione - Contraddittorio cartolare - Sufficienza - Decisione del giudice "de plano" in caso di accoglimento della richiesta di archiviazione formulata dal P.M. - Legittimità.
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - archiviazione - richiesta del pubblico ministero - opposizione della persona offesa
Nel procedimento dinanzi al Giudice di pace, qualora il P.M. abbia richiesto l'archiviazione di una notizia di reato e la persona offesa abbia proposto rituale opposizione, non è prevista la fissazione della udienza camerale per la discussione, essendo garantito il contraddittorio nella forma meramente cartolare ed avendo il giudice l'obbligo di valutare le ragioni dedotte nell'atto di oppisizione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)