Sez. U, Sentenza n. 388 del 01/06/2000 (Rv. 537097 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - INDENNITÀ | Eventi sismici del 1980 - Programma edilizio - Attuazione mediante concessioni - Espropriazioni - Obbligazioni indennitarie - Titolarità esclusiva del concessionario - Sussistenza - Liquidazione (o meno) delle indennità da parte dell'amministrazione concedente - Ininfluenza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - INDENNITÀ
Nella speciale procedura espropriativa prevista dagli artt. 80, 81 e 84 della legge 14 maggio 1981 n. 219 per l'attuazione del programma straordinario di edilizia residenziale per le aree del Mezzogiorno colpite dal sisma del 1980, poiché costituiscono oggetto di concessione tutte le operazione per l'acquisizione delle aree, con inclusione delle procedure di espropriazione e del pagamento delle indennità relative, è il concessionario il soggetto tenuto al pagamento delle indennità di espropriazione e di occupazione, mentre va esclusa la legittimazione al riguardo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nè ha rilievo la circostanza che tali indennità siano state o meno liquidate dal concedente in sede amministrativa, in quanto tale aspetto, relativo ai rapporti tra concedente e concessionario, non incide nei rapporti tra quest'ultimo e il destinatario del provvedimento espropriativo.
Riferimenti normativi: Legge 14/05/1981 num. 219 art. 80 CORTE COST., Legge 14/05/1981 num. 219 art. 81, Legge 14/05/1981 num. 219 art. 84
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)