Sez. L, Sentenza n. 21213 del 02/11/2005 (Rv. 585638 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Gravità delle infrazioni commesse dal lavoratore e proporzione tra addebito disciplinare e sanzione - Norme elastiche - Interpretazione del giudice di merito - Valutazione - Censurabilità in cassazione - Portata - Fondamento - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA
La verifica giudiziale sulla correttezza del procedimento disciplinare in tutte le sue fasi e sulla sussistenza del presupposto della giusta causa di licenziamento - riguardo ai profili valutati nel giudizio di merito, siccome applicativi di norme elastiche - è soggetta a controllo di legittimità al pari di ogni altro giudizio fondato su qualsiasi norma di legge. Nell'esprimere il giudizio di valore necessario per integrare una norma elastica, il giudice di merito compie un'attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma stessa, per cui dà concretezza a quella parte mobile della disposizione che il legislatore ha voluto tale onde adeguarla ad un determinato contesto storico. Conseguentemente, la valutazione di conformità dei giudizi di valore espressi dal giudice di merito per la funzione integrativa che essi hanno delle regole giuridiche spetta al giudice di legittimità nell'ambito della funzione nomofilattica che l'ordinamento ad essa affida. Inoltre, ove le ragioni addotte dal giudice di merito per pervenire ad una decisione sanzionante la validità di un licenziamento, assunta sulla base di un procedimento disciplinare di cui sia stata contestata la legittimità, siano state sviluppate giusta un percorso argomentativo caratterizzato da carenze motivazionali, il controllo di legittimità non si esaurisce in una verifica della correttezza dell'aspetto formale, ma è esteso alla sussunzione del fatto, accertato dal giudice di merito, nell'ipotesi normativa e, comunque, spetta al giudice di legittimità il controllo sulla logicità della motivazione della decisione del giudice di merito. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che non aveva distinto tra ritardo nella giustificazione dell'assenza - sanzionato, dalla contrattazione collettiva, con la trattenuta di quote giornaliere dalla retribuzione di fatto corrispondenti alle giornate di assenza, salva l'applicazione della sanzione espulsiva - e assenza ingiustificata, nonostante che la prima ipotesi configurasse un'infrazione meno grave della seconda e sebbene l'infrazione di "assenza ingiustificata di tre giorni nell'anno solare", tipizzata dalla contrattazione collettiva, potesse non legittimare un licenziamento disciplinare sotto il profilo della proporzionalità tra infrazione e sanzione, salvo la prova, a carico del datore di lavoro, delle obiettive conseguenze negative al ciclo produttivo aziendale, a causa dell' assenza ingiustificata per un breve periodo di tempo, per l'assoluta peculiarità della prestazione lavorativa del dipendente assente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)