Sez. L, Sentenza n. 8017 del 06/04/2006 (Rv. 591211 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Norme elastiche (clausole generali) - Giudizi di valore inerenti alla loro applicazione - Conformità ai principi dell'ordinamento e agli standard della realtà sociale e della civiltà del lavoro - Sindacabilità in cassazione sotto il profilo della violazione di legge - Sussistenza - Fattispecie in tema di cessione di ramo d'azienda.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
Il giudizio di merito applicativo di norme elastiche (quale quello che concerne la valutazione della preesistenza di una entità economica oggettivamente dotata di un'autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un'attività volta alla produzione di beni e servizi, idonea ad essere ceduta quale "ramo d'azienda" e ad essere sottoposta alla disciplina di cui all'art. 2112 cod. civ.) è soggetto al controllo di legittimità al pari di ogni altro giudizio fondato su norme di legge, in quanto, nell'esprimere il giudizio di valore necessario per integrare una norma elastica (che, per la sua stessa struttura, si limita ad esprimere un parametro generale) il giudice di merito compie un'attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma stessa, dando concretezza a quella parte mobile (elastica) della stessa, introdotta per consentire alla norma stessa di adeguarsi ai mutamenti del contesto storico-sociale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)