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Sez. 3, Sentenza n. 23090 del 16/11/2005 (Rv. 584938 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Esclusione - Condizioni - Natura non agricola del terreno - Destinazione edilizia in base a variante di piano regolatore ancora non approvata - Sufficienza - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584938-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE

L'art. 8, secondo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, nell'escludere il diritto di prelazione quando i terreni in base a piani regolatori, anche se non approvati, siano destinati ad utilizzazione edilizia, prescinde dal lato formale della classificazione dell'area, come esistente, così come si desume dalla non necessità dell'avvenuta approvazione del piano stesso, e privilegia, invece, la scelta operata dalla P.A., anche se ancora "in itinere", sotto il profilo dello sviluppo urbanistico. Pertanto, in proposito, la delibera della giunta comunale con la quale si conferisce incarico ad un professionista di redigere la variante al piano regolatore, da sottoporre a definitiva approvazione, anche sulla base di precedenti deliberazioni di massima della stessa amministrazione comunale, presuppone un'espressa volontà di mutamento di destinazione delle aree interessate e costituisce, perciò, provvedimento idoneo, seppure in via provvisoria, ad imporre al terreno destinazione non agricola.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)